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Avviso ferie per i docenti precari

Avviso ferie per i docenti precari

ANCHE I DOCENTI PRECARI HANNO DIRITTO ALLE FERIE RETRIBUITE!

Si ripete in molte scuole la pretesa dei dirigenti che vorrebbero i docenti precari lavorare fino all’ultimo giorno di contratto, senza usufruire di alcun giorno di ferie (diritto costituzionalmente garantito). È sicuramente vero che, in caso di mancata fruizione e di richiesta di pagamento sostitutivo delle ferie (e solo a tal fine), dai giorni maturati, vanno detratti quelli di sospensione delle lezioni, ma ciò non vale per la semplice richiesta di fruizione delle ferie stesse.
Da un’attenta lettura della normativa contrattuale, emerge che nessun docente che non abbia presentato domanda di ferie per i periodi di sospensione delle lezioni possa subire una riduzione dei giorni di ferie con tale motivazione. Secondo la normativa generale nessun lavoratore può essere messo in ferie d’ufficio e a sua insaputa.
L’art. 19 del CCNL 2006-2009 (ancora in vigore) afferma “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”. “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.” Ricordiamo pertanto che: il docente con contratto al 31 agosto ha diritto a presentare domanda di ferie esattamente come il docente di ruolo; il docente con contratto al 30 giugno ha diritto a presentare domanda di ferie per tutti i giorni di ferie di cui ha diritto (30 o 32 più 4 festività soppresse) dopo il termine delle lezioni ed entro il 30 giugno escludendo naturalmente i giorni di scrutinio e/o di eventuali partecipazioni ad esami finali.

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